Descrizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
VISTA la Legge 584/1975 ‐ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ‐ art. 7
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);
VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975)
VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. – ART. 7;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 –
Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
VISTO il Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
VISTI gli Atti dell’m Accordo STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.
03 e del 16.12.04;
VISTO il Decreto‐legge 12 settembre 2013, n. 104 ‐ Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ‐ convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce, al c.1 dell’art. 4, che: “(Tutela della salute nelle scuole) ‐ 1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1‐bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione”. Con i successivi c.2 e c.3 si estende il divieto alle sigarette elettroniche stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;
CONSIDERATA l’organizzazione complessiva di questa istituzione scolastica ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;
RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di questo Istituto debitamente incaricati;
CONSIDERATO che:
• compito fondamentale della scuola è promuovere negli studenti e in tutta la comunità scolastica comportamenti e stili di vita sani, maturi e responsabili, orientati al benessere della persona, alla qualità della vita, al rispetto della convivenza civile e alla legalità;
• il fumo, in tutte le sue forme, rappresenta un grave rischio per la salute e contrasta con la missione educativa della nostra scuola, che mira a promuovere stili di vita sani e responsabili;
DECRETA
il DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE AREE DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO per l’anno Scolastico 2025/2026.
Il divieto si applica non solo al consumo di sigarette tradizionali, ma anche all’uso di sigarette elettroniche e di prodotti similari, in conformità con le disposizioni legislative attualmente in vigore.